Disposizioni per la raccolta del mirtillo nero
L. R. 39/2000. AREE DI ALTITUDINE DELL'ALTO APPENNINO PISTOIESE CON FORMAZIONI DI MIRTILLO NERO. MODALITA' E TEMPI DI UTILIZZO COMPATIBILE CON LA FUNZIONE IDROGEOLOGICA.
Con Determinazione dirigenziale n. 227 del 08/07/2011 sono state stabilite le seguenti disposizioni:
1. Le aree di altitudine su cui insistono formazioni di vaccineto di seguito geograficamente individuate: a)aree poste in Sx idrografica del torrente Lima e alto Reno comprese tra il monte Libro Aperto e Porta Franca in Comuni di Abetone, Cutigliano e San Marcello P.se; b)aree poste in Dx idrografica del torrente Lima, comprese tra l'alta Valle del Sestaione, Selletta, Monte Gomito e Val di Luce in Comuni di Cutigliano e Abetone; all'interno delle quali ricadono le superfici forestali appartenenti al P.A.F.R. Complesso delle Foreste Pistoiesi, delegate in gestione alla Comunità Montana Appennino Pistoiese ai sensi della L.R.T. 39/000 e S.M.I.; 2. Il periodo di utilizzazione delle formazioni di vaccineto poste nelle praterie e pascoli di altitudine vengono così di seguito individuati e stabiliti stante le verifiche in luogo effettuate: a) nell'area di cui al punto a) che precede dal giorno 01/08/2011 fino al 31/12/2011; b) nell'area di cui al punto b) che precede dal giorno 10/08/2011 fino al 31/12/ 2011; 3. Sono vietati l'uso di strumenti utilizzati per la raccolta la cui larghezza è superiore a cm 12, limite assimilato alla raccolta manuale. Coloro che, ne fanno uso per la raccolta manuale, dovranno rispettare i quantitativi stabiliti in Kg 2 per persona, come da Delibera G. R. n° 260 del 19/03/2001; b) l'autorizzazione per l'utilizzo della viabilità forestale del P.A.F.R., da parte di coloro che raccolgono ai fini commerciali il frutto del mirtillo nero (come specificato al comma 5 dell'art 63 della L.R.T. 39/00 e s.m.i.), è limitata ai soli giorni feriali, ai giorni prefestivi fino alle ore 13,00; sono esclusi i giorni festivi 4. Il periodo di validità dell'autorizzazione al transito termina il giorno 15/09 di ogni anno, salvo eventuali variazioni legate a fattori climatici; 5. L'importo per l'autorizzazione al transito ed uso della viabilità forestale del P.A.F.R., al fine della raccolta e trasporto del frutto di mirtillo nero, è stabilita in € 100,00 a mezzo autorizzato i cui proventi di detto introito saranno utilizzati per la manutenzione ordinaria della viabilità forestale; 6. La concessione onerosa per la raccolta in deroga ai limiti previsti dall'art. 63 della L.R. 39/2000 espletata sul PAFR è determinata in € 50,00; 7. Le presenti disposizioni hanno validità fino alla emissione di nuova determinazione anno 2012 escluso il punto 2 (data di apertura e chiusura raccolta).
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Nuove norme per la raccolta dei funghi
Dal 1° gennaio 2011 sono in vigore le nuove norme per la raccolta dei funghi, introdotte dalla Legge regionale n. 58/2010 che ha modificato la Legge regionale n.16/99. |
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